Sez. 1, Sentenza n. 32094 del 18/02/2004 Ud. (dep. 22/07/2004) Rv. 229487 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione del pubblico ministero - Deposito dell'atto di impugnazione anche nella cancelleria del giudice "a quo" - Ammissibilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale per disparità di trattamento tra accusa e difesa - Infondatezza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 582 cod. proc. pen, per violazione del principio di parità tra accusa e difesa, laddove, nel prevedere quale alternativa per il deposito dell'atto di impugnazione la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova la parte privata, non estende tale facoltà anche all'ufficio del pubblico ministero, in quanto il diverso trattamento tra le parti trova giustificazione nelle diversità di condizioni e status che caratterizzano da un lato i soggetti privati, e dall'altro, i magistrati della pubblica accusa, non risultando in alcun modo compromesso il potere di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)