Sez. 1, Ordinanza n. 27938 del 29/10/2024 (Rv. 672794-01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE | Contratto d'opera intellettuale - Recesso ad nutum del cliente - Art. 2237 c.c. - Derogabilità - Pattuizione che riconosca il mancato guadagno al professionista - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE
Nel contratto d'opera intellettuale la norma di cui all'art. 2237 c.c., che disciplina il recesso ad nutum del cliente, deve ritenersi derogabile dall'autonomia privata, con la conseguenza che è legittima la pattuizione che riconosca al professionista, in tale ipotesi, anche il ristoro del pregiudizio concernente il mancato guadagno.
Cod. Civ. art. 2337, Cod. Civ. art. 2227, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)