diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018 (Rv. 650265 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Contratto d'opera intellettuale - Recesso "ad nutum" del cliente ex art. 2237 c.c. - Derogabilità - Apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa - Deroga pattizia alla facoltà di recesso - Configurabilità - Rinuncia espressa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650265-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE

La previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)