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Sez. 1, Sentenza n. 6116 del 20/12/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 200251 - 01

Esecuzione - In genere | Provvedimento di diniego di sospensione dell'esecuzione di pena detentiva richiesta da istante per affidamento in prova - Ricorribilità - Esclusione - Incidente di esecuzione - Proponibilità - Qualificazione del ricorso come incidente - Possibilità.
Stato
decisa il 1994-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200251-01

Esecuzione - In genere

Contro il provvedimento con il quale il pubblico ministero nega la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione o della sua esecuzione chiesta dal condannato (nella specie tossicodipendente), istante per affidamento in prova al servizio sociale, è proponibile incidente di esecuzione e non ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen.. Tuttavia, il ricorso esperito può essere qualificato come incidente di esecuzione per il principio della convertibilità dei mezzi di impugnazione, valevole anche tra rimedi non omogenei.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)