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Sez. 1, Sentenza n. 6840 del 04/12/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209536 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Pena detentiva - Sospensione in pendenza di domanda di affidamento in prova al servizio sociale - Provvedimento di diniego del P.M. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Rimedio esperibile - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209536-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Il provvedimento del P.M. che non sospenda l'esecuzione della pena fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza sul merito di istanza di affidamento in prova al servizio sociale non è impugnabile "ex se" in cassazione, perché la legge non lo prevede in ragione della sua natura incidentale e perché lo stesso è eventualmente impugnabile, nel contesto della procedura di incidente di esecuzione, avanti al giudice dell'esecuzione. (Fattispecie relativa ad istanza di affidamento in prova presentata da tossicodipendente a norma dell'art. 47-bis della legge n. 354 del 1975).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)