Sez. 2, Sentenza n. 1159 del 10/04/1969 (Rv. 339728 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - DEL PM - OMISSIONE O INESATTEZZA - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - DEL PM - OMISSIONE O INESATTEZZA - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
L'omessa o inesatta trascrizione, nella sentenza, delle conclusioni del pubblico ministero importa nullita della sentenza stessa solo quando, essendo state proposte, con esse, particolari questioni diverse da quelle prospettate dalle parti, si risolve in una vera e propria omessa pronunzia sulle conclusioni stesse. (fattispecie riguardante una causa relativa a rapporto di lavoro). (V. 3031-67, mass. N. 330765 2112-67, mass. N. 329234 1969-67, mass. N. 328958).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)