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Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 11/06/1971 (Rv. 352241 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONCLUSIONI DEL PM - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352241-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONCLUSIONI DEL PM - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'omessa trascrizione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni prese dal PM, anche nei casi in cui il suo intervento sia obbligatorio, non da luogo a nullita ove risulti che il PM stesso sia in realta intervenuto nella causa, precisando le proprie richieste. Solo quando l'omessa indicazione delle conclusioni del PM si risolva in omissione di pronuncia sulle conclusioni, essa e causa di nullita della sentenza. (V 1159'69, mass n 339728).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)