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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4595 del 21/02/2020 (Rv. 656910 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Compenso professionale dovuto ad avvocato - Prescrizione breve presuntiva - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell’affare relativo all’incarico ricevuto - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656910-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI

In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la decorrenza del termine di prescrizione nella data di presentazione al Consiglio dell'Ordine del parere di congruità sulla parcella, anteriore alla conclusione del giudizio nel quale era stata svolta l'attività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2957 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)