Sez. 2 - , Ordinanza n. 21943 del 02/09/2019 (Rv. 654913 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Compenso professionale dovuto ad avvocato - Prescrizione breve presuntiva - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell'affare relativo all'incarico ricevuto - Conseguenze - Irrilevanza di successive iniziative, anche se connesse - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI
La conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, c.c. individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; sicché eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della prescrizione, il procedimento esecutivo finalizzato a rendere effettivo il diritto riconosciuto in sede di cognizione rappresentasse una nuova attività).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)