Sez. 3, Sentenza n. 3154 del 13/07/1977 (Rv. 386688 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - DESTINAZIONE PARTICOLARE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - DESTINAZIONE PARTICOLARE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La destinazione particolare dell'immobile locato, tale da richiedere che l'immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, o quale elemento presupposto, o, infine, quale contenuto dell'Obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto ove abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione nel contratto che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneita dell'immobile da parte del conduttore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)