Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 08/05/1998 (Rv. 515254 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Obbligo di mantenere la cosa in grado di servire all'uso convenuto (art. 1575 n. 2 cod. civ.) - Successive modificazioni o trasformazioni non previste dal contratto, imposte dall'Autorità - Obbligatorietà - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
Le obbligazioni del locatore derivanti dagli artt. 1575 e 1576 cod. civ. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'Autorità sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa specificamente idonea all'esercizio dell'attività per la quale è stata locata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)