Sez. 3, Sentenza n. 19804 del 28/09/2011 (Rv. 619379 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Creditore del promittente venditore - Preliminare stipulato in danno del creditore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. sulla base di detto preliminare - Intervento adesivo autonomo del creditore nel giudizio ex art. 2932 cod. civ. - Esperibilità - Fondamento - Opposizione di terzo revocatoria in caso di mancato intervento nel giudizio - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
Nel giudizio instaurato dal promissario acquirente per l'adempimento coattivo dell'obbligo di concludere un contratto definitivo di compravendita, il creditore del promittente venditore, al fine di paralizzare, nei propri confronti, gli effetti depauperativi dell'emananda pronuncia, è legittimato a svolgere intervento qualificabile come adesivo autonomo, giacché destinato ad ampliare il "thema decidendum", introducendo nel processo una domanda nuova, anticipatoria dei medesimi effetti che egli potrebbe conseguire, una volta pronunciata la sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., attraverso l'apposizione terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)