Sez. 1, Sentenza n. 21813 del 11/10/2006 (Rv. 594063 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Creditori del promittente venditore - Preliminare stipulato in danno degli stessi - Sentenza ex art. 2932 cod.civ. ricollegabile a detto atto - Azione revocatoria contro la stessa - Esperibilità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
L'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 cod. civ., non è esperibile, da parte dei creditori del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., nei confronti del debitore e ricollegabili ad un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in loro danno: ciò in quanto detti creditori sono soggetti essi medesimi all'efficacia della sentenza, se non rimossa, in mancanza di intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, mediante esperimento dell'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)