Sez. 2, Sentenza n. 21066 del 28/09/2006 (Rv. 592275 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Potere del giudice - Fondamento - Pattuizione espressa di irriducibilità - Rilievo ostativo - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ., essendo previsto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela, e, dunque, connotandosi come potere esercitatile anche d'ufficio, può essere esercitato anche qualora le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)