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Sez. U, Sentenza n. 18128 del 13/09/2005 (Rv. 583011 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Poteri del giudice - Fondamento - Istanza di parte - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583011-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacchè in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)