Sez. 1, Sentenza n. 9854 del 20/09/1991 (Rv. 473963 - 01)
Opere pubbliche (Appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere | Sospensione dei lavori per causa imputabile alla P.A. - Pretesa dell'appaltatore di maggiori compensi - Riserva - Formulazione - Onere dell'appaltatore - Mezzo - Verbale di ripresa dei lavori - Legittimità - Equipollenti - Esclusione.
Opere pubbliche (Appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere
In tema d'appalto di opera pubblica, e con riguardo alla pretesa dell'appaltatore di maggiori compensi per fatti dannosi di tipo continuativo, l'onere della riserva insorge nel momento della percezione della dannosità, anche solo potenziale, dell'evento imprevisto, e, quindi, in caso di sospensione imputabile alla controparte, la riserva stessa va al più tardi formulata con il verbale di ripresa dei lavori, senza che il relativo adempimento possa trovare equipollente in comunicazioni od altri contatti intercorsi con l'amministrazione committente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)