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Sez. 1, Sentenza n. 14588 del 27/12/1999 (Rv. 532547 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Sospensione dei lavori - Pretesa dell'appaltatore di maggiori compensi - Riserva - Formulazione - Tempestività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532547-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

Ai sensi del combinato disposto degli articolo 53 e 54 del R.D. n. 350 del 1895, la riserva, che concerne ogni pretesa di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi, per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso della esecuzione dell'opera, è tempestiva solo se inserita nel registro della contabilità generale al momento della prima iscrizione successiva alla insorgenza del fatto dannoso; in caso di sospensione dei lavori, qualora l'appaltatore abbia firmato il registro di contabilità con riserva, deve esplicarla nel termine di quindici giorni ai sensi dell'articolo 54 citato, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla durata della sospensione o che possa operarsi una distinzione tra sospensione legittima e illegittima (nella specie, la SC, in applicazione degli esposti principi, ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto valida la riserva formulata a due anni dall'inizio della sospensione disposta per ordine del Consiglio di Stato assumendo che fosse il lungo tempo trascorso a rendere illegittima la sospensione originariamente legittima).

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 53, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)