Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 22/07/1969 (Rv. 342467 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - INDICAZIONE DELLA DITTA - SUFFICIENZA - NECESSITA DEL NOME DELLA PERSONA FISICA - ESCLUSIONE - LIMITI - INCERTEZZA NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI - APPREZZAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - INDICAZIONE DELLA DITTA - SUFFICIENZA - NECESSITA DEL NOME DELLA PERSONA FISICA - ESCLUSIONE - LIMITI - INCERTEZZA NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI - APPREZZAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La ditta individuale non e soggetto di diritto diverso e distinto dal titolare, e pertanto, nell'atto di citazione o di impugnazione, e sufficiente l'indicazione della ditta, non occorrendo anche quella del nome della persona fisica che la rappresenta, salvo che l'omissione non produca incertezza nell'identificazione delle parti. La relativa valutazione, attenendo ad un'indagine di fatto, si risolve in un apprezzamento di merito, censurabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo del difetto di motivazione. (Conf. 100-56 V. 1438-68, massima n. 333084 1040-66, massima n. 322083 1370-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2563
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)