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Sez. 3, Sentenza n. 1922 del 16/05/1975 (Rv. 375612 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE DEL DEBITORE INGIUNTO - DITTA DEL DEBITORE - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375612-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE DEL DEBITORE INGIUNTO - DITTA DEL DEBITORE - IDONEITA - CONDIZIONI.*

La ditta non e un soggetto distinto ed autonomo, bensi una res incorporale, particolarmente, un mero segno distintivo di identificazione del suo titolare o, comunque, di chi, di fatto, la utilizzi nei rapporti d'affari con i terzi. Di conseguenza, e valido il decreto ingiuntivo che, secondo l'accertamento del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimita se correttamente ed adeguatamente motivato, consente di individuare, senza incertezza il debitore, attraverso il mezzo di identificazione costituito dalla ditta indicata come debitrice. (V 2255/73, mass n 365522; 2760/69, mass n 342467).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2563, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)