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Sez. 3, Ordinanza n. 33122 del 18/12/2024 (Rv. 673178-01)

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - IN GENERE | Acquedotto Pugliese spa - Compiti da assolvere nei comuni serviti - Obblighi - Responsabilità per i danni causati a terzi ex art. 2051 c.c. - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - In genere. RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673178-01

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - IN GENERE

In tema di responsabilità per cose in custodia, l'Acquedotto pugliese S.p.A. - poiché deve provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938 e nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima - ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità a quelle connessa e di risarcire i terzi, ex art. 2051 c.c., dei danni causati dall'attività svolta.

Regio Decr. Legge 02/08/1938 num. 146, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)