diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8888 del 13/05/2020 (Rv. 657841 - 01)

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - IN GENERE | Acquedotto Pugliese spa - Compiti da assolvere nei comuni serviti - Obblighi - Responsabilità per i danni causati a terzi ex art. 2051 c.c. - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657841-01

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - IN GENERE

L'Acquedotto pugliese spa deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta. (Nella fattispecie, nella quale un privato aveva agito per il risarcimento del danno provocato dalla tracimazione delle acque reflue dal collettore della fogna cittadina, la S.C. ha dato rilievo, altresì, alla convenzione stipulata dall'ente in questione con il comune interessato, con la quale era stata affidata al primo la gestione del servizio idrico integrato, ponendo a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 02/08/1938 num. 1464, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)