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Sez. 3, Sentenza n. 641 del 30/01/1990 (Rv. 465076 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTI (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - OBBLIGAZIONE DEL VETTORE - DIMINUZIONE DEL POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465076-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTI (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - OBBLIGAZIONE DEL VETTORE - DIMINUZIONE DEL POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA - RILEVANZA.*

La norma dell'art. 1696 cod. civ., per la quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo dalla riconsegna, non importa che l'obbligazione del vettore sia per ciò sottratta al principio dell'adeguamento dell'indennizzo al diminuito potere di acquisto della moneta. (Conf 1055/1977, mass n 384691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1696

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)