Sez. 3, Sentenza n. 1055 del 16/03/1977 (Rv. 384691 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - RIVALUTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - RIVALUTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Il risarcimento del danno da perdita di cose trasportate deve essere considerato come debito di valore, anche se il danno stesso dev'essere calcolato, ex art 1696 cod civ, secondo il prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna.Di conseguenza, l'ammontare del risarcimento e soggetto a rivalutazione. (Conf 966/52; (Conf 744/52; (Conf 1258/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1696
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)