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Sez. L, Sentenza n. 7625 del 19/08/1996 (Rv. 499237 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Indeterminatezza della categoria - Conseguenze - Esatta qualificazione del rapporto e delle sue modalità - Necessità - Esclusione - Requisiti necessari - Estremi - Fondatezza della domanda - Irrilevanza - Mancata iscrizione nell'albo degli agenti di commercio - Influenza sulla competenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499237-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Ai fini dell'affermazione della competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro in relazione all'ipotesi di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., non è indispensabile, attesa l'indeterminatezza della categoria (che comprende anche rapporti atipici), un'esatta qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e delle concrete modalità di svolgimento del medesimo, ma è sufficiente accertare che in esso siano ravvisabili i requisiti della collaborazione continuativa e coordinata, effettuata dal soggetto con impiego prevalente della propria attività personale, anche in assenza della subordinazione, e inoltre, non essendo richiesta ai fini della competenza la fondatezza della domanda, non rileva, con riferimento ad un rapporto riconducibile dal punto di vista sostanziale al contratto di agenzia, l'eventuale insussistenza del requisito formale dell'iscrizione dell'interessato nell'albo professionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice del lavoro in relazione ad un rapporto instaurato per la stipulazione di contratti in rappresentanza della società mandante, con compenso provvigionale, ritenendo sussistente il requisito della prevalente personalità della prestazione per la mancanza di contestazioni al riguardo, il requisito della continuità in base alla durata del rapporto di circa un anno, e quello dello svolgimento dell'attività secondo le direttive impartite dalla preponente e in collegamento con le finalità imprenditoriali della stessa, in relazione alla intervenuta stipulazione da parte del rappresentante di numerosi contratti, per i quali era stata regolarmente riconosciuta la provvigione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)