diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6212 del 15/07/1987 (Rv. 454510 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA CON CARATTERE PARZIALMENTE PERSONALE DELL'ATTIVITÀ - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454510-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA CON CARATTERE PARZIALMENTE PERSONALE DELL'ATTIVITÀ - ESTENSIONE.*

In caso di controversie inerenti ai rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale, il carattere personale della prestazione si presume e, quindi, spetta al soggetto che voglia escludere la Competenza funzionale del pretore quale giudice del lavoro fornire la prova che il rapporto si è svolto con prevalente apporto delle prestazioni di altre persone. Tale principio è applicabile anche riguardo ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata (nella specie, tra società petrolifera e persona fisica incaricata della gestione di un impianto di distribuzione di carburante) per cui il carattere prevalentemente personale dell'attività costituisce l'ipotesi normale e più rispondente alle previsioni contrattuali. (V 1223/85, mass n 439339; (V 5796/83, mass n 430657; (V 425/81, mass n 412968; (V 3005/79, mass n 399345).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)