Sez. 6 - , Sentenza n. 18180 del 20/12/2018 Ud. (dep. 02/05/2019) Rv. 275940 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Art. 131 bis cod. pen. - Criteri di valutazione della gravità della condotta - Onere della motivazione - Mere clausole di stile - Insufficienza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva escluso la tenuità del fatto, assumendo che le modalità del fatto risultavano "non irrilevanti", che la pericolosità dell'imputato era desumibile dalla "spregiudicatezza" della condotta, e che gli elementi valorizzati dal primo giudice risultavano connotati da "non marginale disvalore penale", senza sostanziare di contenuto tali predicati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)