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Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 Ud. (dep. 10/12/2018) Rv. 274647 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. – Riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – Necessità di esaminare tutti gli elementi di valutazione – Esclusione – Riferimento a un solo elemento – Sufficienza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274647-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)