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Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 22/05/1969 (Rv. 340868 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - SURROGAZIONE LEGALE - A VANTAGGIO DEL COOBBLIGATO - TRASFERIMENTO DELLE LIMITAZIONI RELATIVE AL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1969-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340868-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - SURROGAZIONE LEGALE - A VANTAGGIO DEL COOBBLIGATO - TRASFERIMENTO DELLE LIMITAZIONI RELATIVE AL DIRITTO.*

La surrogazione di cui all'art.1203 n.3 cod.civ. importa il subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con tutti i diritti e le azioni che attengono a quel determinato rapporto ma con i diritti e con le azioni si trasferiscono anche le limitazioni, le decadenze, le prescrizioni e simili, inerenti al diritto che Forma oggetto della surrogazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)