Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 22/05/1969 (Rv. 340868 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - SURROGAZIONE LEGALE - A VANTAGGIO DEL COOBBLIGATO - TRASFERIMENTO DELLE LIMITAZIONI RELATIVE AL DIRITTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - SURROGAZIONE LEGALE - A VANTAGGIO DEL COOBBLIGATO - TRASFERIMENTO DELLE LIMITAZIONI RELATIVE AL DIRITTO.*
La surrogazione di cui all'art.1203 n.3 cod.civ. importa il subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con tutti i diritti e le azioni che attengono a quel determinato rapporto ma con i diritti e con le azioni si trasferiscono anche le limitazioni, le decadenze, le prescrizioni e simili, inerenti al diritto che Forma oggetto della surrogazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)