Sez. U, Sentenza n. 613 del 01/09/1999 (Rv. 529549 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Prestazioni in regime di plus orario effettuate da personale non sanitario o da personale sanitario ma dopo il 31 dicembre 1985 - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Le controversie aventi ad oggetto la rivendicazione da parte di dipendenti delle USL di competenze connesse all'effettuazione di prestazioni svolte in regime di plus orario attengono al rapporto di pubblico impiego e come tali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso il generale divieto di attività libero - professionale sancito per i dipendenti USL e tenuto conto che tale attività era eccezionalmente consentita dal d.P.R. n. 348 del 1983 al solo personale sanitario (medici e veterinari) e solo fino al 31 dicembre 1985; pertanto solo per tale categoria di dipendenti e solo entro il limite temporale sopraddetto le attività svolte in regime di plus orario potranno configurarsi come libero professionali o autonome, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 34 art. 7, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)