Sez. U, Sentenza n. 446 del 19/06/2000 (Rv. 537724 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Sanitari ospedalieri - Controversia intesa al conseguimento di proventi ambulatoriali rientranti nell'istituto dell'incentivazione della produttività ai sensi dei d.P.R. n. 270 del 1987 e n. 348 del 1990 - Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 29 del 1993 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da medico dipendente del ruolo sanitario di una ex USL per rivendicare, in relazione agli anni anteriori al 1998, somme ancora dovute a titolo di proventi ambulatoriali, ossia compensi rientranti nell'istituto dell'incentivazione della produttività, atteso che, in base alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 270 del 1987 e, successivamente, dal d.P.R. n. 348 del 1990, il lavoro prestato dai sanitari ospedalieri nell'ambito del predetto istituto resta assoggettato in tutto il suo svolgimento ai poteri di organizzazione e programmazione delle USL e degli organi statali e, quindi, non è configurabile come lavoro autonomo distinto da quello proprio del pubblico impiego, bensì come lavoro subordinato, da inquadrare nel rapporto pubblico dei dipendenti delle USL. (Principio affermato in relazione e controversia sottratta, "ratione temporis", all'applicazione del D.Lgs. n. 23 del 1993, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998).
Riferimenti normativi: DPR 20/05/1987 num. 270 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 348, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)