Sez. 3, Sentenza n. 2285 del 05/03/1991 (Rv. 471146 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Comunicazione al terzo responsabile che il caso è stato ammesso all'assistenza ed agli indennizzi - Avvertimento dell'intenzione di esercitare il diritto di surroga - Successivi accordi con il terzo danneggiato - Inopponibilità all'ente assicuratore.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
Nelle assicurazioni sociali, quando l'istituto previdenziale comunica al terzo responsabile che il caso è stato ammesso all'assistenza ed agli indennizzi e lo preavverte della volontà di esercitare il diritto di surroga, la certezza e l'automatismo delle successive prestazioni sono elementi sufficienti ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 1916 cod. civ., donde l'impossibilità, per il terzo responsabile, di opporre eventuali successivi accordi intervenuti con il danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)