Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 15/04/1998 (Rv. 514496 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Obbligo del danneggiante - Rendita I.N.A.I.L. - Capitalizzazione - Detrazione - Necessità - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Dal risarcimento del danno che il danneggiante deve corrispondere all'infortunato, per evitare una sua ingiustificata locupletazione ed un corrispondente ingiustificato aggravio degli obbligati, deve detrarsi la capitalizzazione della rendita dell'I.N.A.I.L. e non soltanto i ratei già corrisposti, perché per la surroga di questo, stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione di tale volontà dell'Istituto, determinante altresì l'impossibilità per il terzo responsabile di opporgli eventuali successivi accordi con il danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)