Sez. L, Sentenza n. 929 del 15/02/1986 (Rv. 444449 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSICURAZIONI CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONTRIBUTI - VOLONTARI - DIVIETO DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI VOLONTARI PER I PERIODI SUCCESSIVI ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE LIQUIDATA A CARICO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I.V.S. OPPURE DALLE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVA O DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE A CARICO DI UNO STATO ESTERO - INAMMISSIBILITÀ - PER I TITOLARI DI PENSIONE RILASCIATA DALLA REPUBBLICA DI ARGENTINA - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSICURAZIONI CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONTRIBUTI - VOLONTARI - DIVIETO DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI VOLONTARI PER I PERIODI SUCCESSIVI ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE LIQUIDATA A CARICO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I.V.S. OPPURE DALLE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVA O DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE A CARICO DI UNO STATO ESTERO - INAMMISSIBILITÀ - PER I TITOLARI DI PENSIONE RILASCIATA DALLA REPUBBLICA DI ARGENTINA - ESTENSIONE.*
Il secondo comma dell'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 sul riordinamento della prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi, il quale vieta il versamento di contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione liquidata a carico dell'Assicurazione obbligatoria per i.V.S. oppure a carico delle forme di previdenza sostitutive o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, non consente di escludere il divieto a chi percepisca una pensione da uno stato estero, non potendo questa equipararsi ad alcuna di quelle specificamente indicate nella disposizione sopracitata. Nè tale limitazione può rilevarsi - in ipotesi di pensione rilasciata dalla Repubblica di argentina - dalla convenzione italo-argentina 12 aprile 1961 (resa esecutiva con legge 3 dicembre 1962 n. 1759) la quale, stabilendo che per il lavoratore sottoposto alla legislazione di entrambi i paesi contraenti i periodi di Assicurazione "si totalizzano in quanto non si sovrappongono", intende solo impedire la duplicazione dei benefici derivanti dalla contribuzione relativa ad uno stesso periodo di lavoro, senza che da ciò possa inferirsi la perdita del diritto alla prosecuzione volontaria. (V 6300/83, mass n 431038).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 12/04/1961, Legge 03/12/1962 num. 1759, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)