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Sez. 1, Sentenza n. 38040 del 09/04/2019 Cc. (dep. 13/09/2019) Rv. 276845 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Divieto di concessione dei benefici penitenziari ex art. 58-quater ord. pen. – Espulsione come misura alternativa alla detenzione – Applicabilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276845-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Il divieto di concessione di taluni benefici penitenziari per un periodo di anni tre, previsto dall'art. 58-quater ord. pen. in caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, affidamento in prova cd. terapeutico) non si applica in relazione all'espulsione dello straniero di cui all'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che detta espulsione, in quanto misura amministrativa finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario, non configura propriamente un beneficio penitenziario ed il citato art. 58-quater ord. pen., stabilendo limiti alla ordinaria fruizione dei benefici dallo stesso contemplati, è disposizione di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)