Sez. 1, Sentenza n. 75 del 29/11/2019 Cc. (dep. 03/01/2020) Rv. 277736 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto triennale di nuova concessione del beneficio previsto dall'art. 58-quater, ord. pen. - Applicabilità anche all'ipotesi di revoca dell'affidamento "terapeutico" previsto dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto triennale ex art. 58-quater, ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, il fallimento di quest'ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure "pregiudicanti" di cui all'art. 58-quater, comma 2 citato, in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune. (Conf. Cass. n. 32286/19, n. 38039/17, n. 1457/17 non massimate).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)