Sez. 6, Sentenza n. 14354 del 02/11/1999 Ud. (dep. 20/12/1999) Rv. 216827 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Professione di consulente del lavoro ai sensi della legge 2 novembre 1979, n. 12 - Elaborazione di buste paga e adempimenti connessi da parte di soggetto non iscritto nell'apposito albo - Esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro - Configurabilità - Fondamento.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Integra il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, riservata dagli artt. 1 e 2 della legge 2 novembre 1979, n. 12 agli iscritti nell'apposito albo, l'attività di chi, non munito di abilitazione professionale, provvede all'elaborazione delle buste-paga e agli adempimenti connessi, rilasciando anche ai clienti fatture per la propria opera, atteso che tale attività, richiedendo la individuazione, interpretazione e applicazione di una normativa complessa e di difficile coordinamento, non è qualificabile come attività di mera esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 02/11/1979 num. 12 art. 1, Legge 02/11/1979 num. 12 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)