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Sez. 6, Sentenza n. 26817 del 16/05/2006 Ud. (dep. 29/07/2006) Rv. 235173 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Consulente del lavoro - Attività riservate - Revisore contabile - Legittimazione allo svolgimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235173-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Non è legittimato all'esercizio della professione di consulente del lavoro chi sia abilitato per la diversa professione di revisore contabile, giacché tra tali attività professionali esiste una obiettiva diversità di competenze in quanto l'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, disciplinante la professione di consulente del lavoro, estende esclusivamente alle categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali la competenza ad occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, peraltro a condizione che i soggetti appartenenti a tali ulteriori figure professionali diano previa comunicazione agli ispettorati del lavoro territoriali della loro intenzione di svolgere gli adempimenti in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 11/01/1979 num. 12 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)