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Sez. 3, Sentenza n. 8939 del 19/08/1995 (Rv. 493694 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Acquisizione della proprietà del fondo offerto in vendita - Condizioni - Pagamento del prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 della Legge n. 590 del 1965 - Necessità - Dichiarazione del prelazionante di eseguire il pagamento al momento della stipulazione davanti al notaio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493694-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di voler esercitare il relativo diritto è inidonea a produrre l'effetto acquisitivo della proprietà del fondo offerto in vendita ove non intervenga, entro il termine previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, il pagamento del prezzo, da effettuarsi mediante offerta reale, e, occorrendo, il deposito della somma, senza che, in mancanza, possa assumere rilievo la dichiarazione del prelazionante che eseguirà il pagamento al momento della stipulazione del contratto davanti al notaio, anche se quest'ultima data è indicata entro il termine in questione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)