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Sez. 3, Sentenza n. 26688 del 06/12/2005 (Rv. 585888 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Riscatto agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Condizione sospensiva - Tempestività per il suo avveramento - Termini applicabili e presupposti di efficacia del pagamento - Rifiuto del creditore di accettazione del pagamento - Conseguenza - Deposito ex art. 1210 cod. civ. - Necessità - Effetto liberatorio del debitore - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585888-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla legge n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, per la prelazione, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto. Perché si verifichi la predetta condizione sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso da parte del creditore di accettare l'indicato pagamento, è necessario - in difetto di norme specifiche sul punto - che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 cod. civ., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso dal momento che l'art. 1220 cod. civ. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della "mora debendi", mentre la liberazione del debitore, solo evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito (art. 1210 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)