Sez. U, Sentenza n. 26 del 26/09/2000 Cc. (dep. 09/10/2000) Rv. 216769 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decorrenza - Data di emissione del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza - Esclusione - Data di ricezione degli atti - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., entro il quale il Tribunale del riesame deve decidere sulla relativa istanza, a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, decorre dalla data di ricezione degli atti e non da quella di emissione del decreto che fissa l'udienza in camera di consiglio per la sua trattazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)