Sez. 5, Sentenza n. 30248 del 13/06/2003 Cc. (dep. 18/07/2003) Rv. 226382 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Natura del termine di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. - Modalità di computo - Applicazione del principio generale posto dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale del riesame deve pronunciare la decisione è perentorio (art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.) e deve essere calcolato in conformità al principio generale posto dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per il quale nel termine non si computa il "dies a quo", posto che il legislatore non ha stabilito, con riguardo alla previsione in esame, alcuna deroga alla regola generale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)