Sez. 4, Sentenza n. 3125 del 13/11/2001 Cc. (dep. 28/01/2002) Rv. 220725 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Domanda - Termine per la presentazione - Decorrente - Reato escluso dall'ordinanza di custodia cautelare in sede di ricorso per Cassazione - Riferibilità del termine all'esito del procedimento relativo a quel reato - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
L'azionabilità del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione nel caso di privazione della libertà personale disposta, con unica ordinanza, per una pluralità di imputazioni, delle quali talune espunte dal provvedimento coercitivo, in quanto ritenute inidonee "ab origine" a sorreggerlo, altre definite con decisione liberatoria, non è condizionata dalla sopravvivenza del procedimento in relazione alle prime e dalla possibilità, per esse, del sopravvenire di condanna con il conseguente meccanismo di imputazione del periodo di custodia cautelare sofferto alla pena definitiva inflitta. Ne consegue che il termine biennale previsto dall'art. 315 cod.proc.pen. per la proposizione della domanda di riparazione non decorre dal momento in cui viene definito con sentenza irrevocabile il procedimento per le imputazioni inidonee a legittimare la privazione della libertà personale, ma da quello in cui si avvera, in relazione alle altre imputazioni, una delle condizioni indicate in detto articolo (irrevocabilità della sentenza di condanna o di proscioglimento, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, notificazione all'interessato del provvedimento di archiviazione). (Nella specie, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per associazione per delinquere, porto abusivo di esplosivi e truffa aggravata, era stata annullata senza rinvio dalla Cassazione limitatamente a quest'ultimo reato perché la pena massima per esso prevista non ne consentiva l'emissione, mentre per gli altri due reati erano intervenuti, rispettivamente, sentenza di non luogo a procedere e decreto di archiviazione del Gip).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)