diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 311 del 12/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212874 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Condannato - Sentenza definitiva - Custodia cautelare computata ai fini della determinazione della pena - Diritto - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212874-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In tema di riparazione per la ingiusta detenzione, l'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., riconosce il relativo diritto al condannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, solo quando risulti accertato che il provvedimento restrittivo è stato emesso, ovvero mantenuto, senza che ricorressero i presupposti di cui agli articoli 273 e 280 cod. proc. pen., mentre il comma 4 esclude che la riparazione sia dovuta per quella parte di custodia cautelare che risulti computata ai fini della determinazione della pena concretamente inflitta. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, in quanto, in pendenza del giudizio incidentale "de libertate", instaurato per far valere la presunta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al periodo di custodia cautelare sofferto era divenuta definitiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)