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Sez. L, Sentenza n. 5065 del 15/10/1985 (Rv. 442384 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 2948 N. 4 - PORTATA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442384-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 2948 N. 4 - PORTATA - FATTISPECIE.*

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione del credito retributivo nel corso del rapporto di lavoro è limitata a quei rapporti che non possono ritenersi muniti del carattere di stabilità (consistente in una disciplina giuridica del rapporto che preveda per il lavoratore mezzi di tutela - nei rapporto che preveda per il lavoratore mezzi di tutela - nei confronti dalla facoltà del datore di lavoro di recesso - di intensità non inferiore a quelli assicurati dallo statuto dei lavoratori), ma si riferisce a qualsiasi credito retributivo, intendendosi per retribuzione il corrispettivo della prestazione del lavoro subordinato, e non la più limitata nozione di retribuzione sufficiente ex art. 36 cost.. (nella specie la suprema Corte ha giudicato corretta la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto sospeso il decorso della prescrizione in un'ipotesi in cui il lavoratore subordinato rivendicava differenze retributive in ragione dell'espletamento di mansioni più elevate rispetto alla qualifica). (Corte cost. N. 63 del 1966; (V 2910/84, mass n 434965; (V 117/84, mass n 432375; (V 73/84, mass n 432333).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)