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Sez. L, Sentenza n. 117 del 07/01/1984 (Rv. 432375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - STABILITÀ DEL RAPPORTO MEDESIMO - ESTREMI - SUSSISTENZA ANTERIORE ED AUTONOMA RISPETTO ALLA GARANZIA REALE EX STATUTO DEI LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - STABILITÀ DEL RAPPORTO MEDESIMO - ESTREMI - SUSSISTENZA ANTERIORE ED AUTONOMA RISPETTO ALLA GARANZIA REALE EX STATUTO DEI LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ.*

Al fine dell'inapplicabilità del principio della sospensione della prescrizione dei crediti del lavoratore in pendenza del rapporto di lavoro, la stabilità di questo - postulante una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo - ricorre ancor prima ed indipendentemente dalla garanzia "reale" di cui allo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), quando la normativa del settore e la regolamentazione pattizia del rapporto assicurino al lavoratore una tutela di pari intensità. (V 6051/83, mass n 430858; (V 5445/83, mass n 430367; (V 5391/83, mass n 430306).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)