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Sez. 3, Sentenza n. 2424 del 22/07/1971 (Rv. 353382 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353382-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

Puo aversi errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, solo se vi sia stata supposizione di un fatto la cui verita e incontrastabilmente esclusa, oppure se sia stata supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita e positivamente stabilita. Pertanto, dovendo lo errore revocatorio cadere su fatti incontrastabili e positivamente accertati, deve trattarsi di fatti non solo non controversi ma anche incontrovertibili, ovvero di fatti pacifici tra le parti. (V 1273'69, mass n 339919' 656'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)