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Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 23/04/1969 (Rv. 339919 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - OMESSO ESAME DI DOCUMENTI - ERRONEA O INCOMPLETA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339919-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - OMESSO ESAME DI DOCUMENTI - ERRONEA O INCOMPLETA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

L'errore di fatto, previsto come motivo di revocazione dall'art. 395, n.4, cod.proc.civ., e soltanto quello dovuto ad una falsa percezione materiale della realta, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che obiettivamente non esiste, ovvero l'insussistenza di un fatto che viceversa risulta accertato. Un siffatto errore non e configurabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti, ed abbia proceduto ad erronea ed incompleta valutazione delle risultanze processuali, incorrendo cosi in errori di giudizio. (V. 1161-68, massima n.332654 2734-67, massima n.330245 2432-67, massima n.329722 1808-66, massima n.323529 1178-66, massima n. 322359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)