Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26471 del 01/10/2025 (Rv. 676180-01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Trust - Opponibilità nei confronti dei creditori - Norme applicabili - Legge del disponente - Esclusione - Legge nazionale - Fondamento - Fattispecie.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
L'opponibilità, nei confronti dei terzi creditori, del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma dalla lex fori, trattandosi di norme poste a tutela dei creditori per il caso di insolvibilità, alle quali non è possibile derogare mediante una manifestazione di volontà, secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. e), della medesima Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione all'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di un trust interno, contenente una clausola di proroga della giurisdizione in favore della Corte del Jersey, sul presupposto, da un lato, che tale pattuizione non potesse vincolare soggetti terzi quali i creditori, e dall'altro che non potesse derogare a una norma di applicazione imperativa quale l'art. 2901 c.c.).
Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 2, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 15 lett. E, Legge 16/10/1989 num. 364, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)