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Sez. U, Ordinanza n. 14041 del 20/06/2014 (Rv. 631196 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola di proroga in atto costitutivo di "trust" - Opponibilità - Limiti - Erede del costituente - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631196-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un "trust" vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del "trust", pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al "trust", mentre non vincola i soggetti che rispetto al "trust" sono in posizione di terzietà, come l'erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 1372, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)