Sez. 3, Sentenza n. 2787 del 26/10/1973 (Rv. 366335 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE - NATURA - POTERI DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE - NATURA - POTERI DEL GIUDICE.*
L'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione; di talche, il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e cioe se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli Atti, all'esame della domanda. E se ritenga provato il credito, deve accoglierla indipendentemente dalla regolarita, sufficienza e validita degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto ingiuntivo. (Conf 4074/68, mass n 337712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)